VITTORIE
RICORSO CARTA DOCENTE – VITTORIA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento di Ricorso, da me presentato, per una docente precaria, con Sentenza di dicembre 2024, ha altresì così statuito: “Accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido tra loro ad erogare in favore di parte ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo nominale di euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024”. Il giudizio si è concluso in circa 6 mesi.
RICORSO CARTA DOCENTE – VITTORIA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento di Ricorso, da me presentato, per un docente precario, con Sentenza di dicembre 2024, ha altresì così statuito: 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta Elettronica di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell’importo nominale di euro 1.000,00 (mille/00) per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024..”. Il giudizio si è concluso in circa 6 mesi.
RICORSO CARTA DOCENTE – VITTORIA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA, SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento di Ricorso, da me presentato, per una docente precaria, con Sentenza di settembre 2024, ha altresì così statuito: “1) Accerta e dichiara il diritto di “…” di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 per l’importo di euro 500,00 annui; 2) Per l’effetto, condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che la ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.”. Il giudizio si è concluso in circa 3 mesi.
VITTORIA AL T.A.R. LAZIO – ROMA
Commissione della prova finale del Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico composta da un membro in meno rispetto a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del D.M. 30 settembre 2011 – Università condannata a disporre la ripetizione della prova finale con una Commissione di nuova nomina.
Il T.A.R. Lazio – Roma, con sentenza del 2024, in un ricorso patrocinato dall’Avvocato Sabato Lucania per un candidato che non aveva superato la prova finale del Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico, ricorso con il quale è stata altresì dedotta la illegittima costituzione della Commissione d’esame relativamente all’espletamento della prova finale del suddetto percorso di studi, ha accolto le istanze di parte ricorrente, disponendo in questi termini: “In conclusione il ricorso deve essere accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento…indicato in epigrafe, con obbligo dell’Università di ripetere la prova orale con una Commissione di nuova nomina, composta ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. 30/09/2011.”–
MOBILITA’ INTERREGIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 2020/2021 – ALTRO SUCCESSO PER UNA MIA ASSISTITA
Il Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice del Lavoro, con Sentenza di gennaio 2022, ha accolto il ricorso da me presentato per una mia assistita, beneficiaria di diritti di cui alla legge n. 104/1992, riconoscendo la ricorrente quale “portatrice di diritti tutelati espressamente da norme di rango primario e costituzionale” e affermando altresì che “nessuna specifica esigenza discendente da interesse pubblico che verrebbe pregiudicata dall’eventuale assegnazione della ricorrente nella regione di preferenza è stata dedotta dall’amministrazione”. Parte ricorrente, rappresentata e difesa dallo scrivente Avv. Sabato Lucania, a seguito della menzionata pronuncia di Merito e della successiva ottemperanza da parte della Pubblica Amministrazione, ha ottenuto l’assegnazione dell’incarico di Dirigente Scolastica nell’ambito territoriale della Regione Campania.
MOBILITA’ INTERPROVINCIALE DOCENTI 2020/2021 – RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA DI CUI ALL’ ART. 33, COMMI 5 e 7, DELLA LEGGE 104/1992
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, con Ordinanza del 2020, ha accolto il ricorso da me presentato per una una mia assistita, affermando altresì che la impugnata clausola del C.C.N.I. mobilità, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio referente unico che assista genitore affetto da handicap in situazione di gravità alla sola mobilità provinciale, accordandola invece in sede di mobilità al di fuori dell’ambito provinciale solo ai genitori di figli disabili, abbia violato la norma imperativa del citato art. 33 della Legge n. 104/1992 e succ. mod., stabilendo che “..in accoglimento del ricorso cautelare, deve riconoscersi il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in favore di .., nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2020/2021, secondo l’ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa, ordinando, in via cautelare, all’Amministrazione di trasferire la ricorrente, sulla scorta di detto diritto di precedenza, quale docente della Scuola Primaria, posto comune…”. A seguito della ottemperanza, da parte della P.A., del detto provvedimento cautelare, la ricorrente ha ottenuto il trasferimento interprovinciale presso un Istituto scolastico situato nella provincia di Napoli.
MOBILITA’ INTERREGIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 2017/2018 – SUCCESSO PER UNA MIA ASSISTITA
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso da me presentato per una mia assistita beneficiaria di diritti di cui alla legge n. 104/1992 la quale, a seguito dell’ottemperanza da parte della Pubblica Amministrazione, ha ottenuto l’assegnazione dell’incarico di Dirigente Scolastica nell’ambito territoriale della Regione Campania.
SUCCESSI STRAGIUDIZIALI – ERRORI GPS 2020-2021; 2022-2023; 2023-2024
Lo Studio Legale Avv. Sabato Lucania ha altresì ottenuto, per più docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), successi in ambito stragiudiziale, relativamente agli errori commessi dalla Pubblica Amministrazione nella valutazione dei titoli e dei servizi prestati. Pertanto, tali Docenti, hanno ottenuto la rettifica del proprio punteggio in Graduatoria in tempi brevi e senza dover ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria.-